Il Tribunale civile di Cagliari, con sentenza del 13 luglio 2016, si pronuncia su un’interessante controversia in punto di retratto successorio, avente ad oggetto la vendita della quota ereditaria “ideale” tra coeredi.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un coerede al fine di veder dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti della vendita da parte di alcuni coeredi della loro quota ereditaria, effettuata in mancanza di un previo avviso, e il suo conseguente diritto ad esercitare il retratto successorio.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano la condanna in via riconvenzionale dell’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria e il rigetto della domanda principale eccependo la mancanza di titolarità in capo all’attore del diritto di prelazione di cui all’art. 732 c.c. in quanto:
- lo stesso competerebbe solo agli eredi “diretti” e non, come nel caso de quo, anche “all’erede dell’erede”;
- ad agni modo la cessione della quota sarebbe avvenuta in favore di altro coerede in proprio.
Il Tribunale, prendendo le mosse dall’univoca espressione letterale dell’art. 732 c.c. – che parla puntualmente di “alienazione della quota ereditaria (o di parte di essa) a un estraneo” – respinge la domanda attorea sulla base dei seguenti condivisibili principi già espressi dalla cass-civ-sez-ii-sentenza-del-12-marzo-2010-n6142:
- “la finalità del diritto di prelazione e del diritto di retratto deve essere ricondotta all’esigenza di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori (Cass. 13-7-1983 n. 4777; Cass. 22- 10-1992 n. 11551) e di facilitare tendenzialmente la formazione delle porzioni (Cass. 7-12-2000 n. 15540)”;
- la nozione di estraneo, “…da intendersi come colui che non è compartecipe della comunione ereditaria” deve pertanto estendersi anche a “…chi sia legato da vincoli di parentela con uno dei coeredi ma non partecipa all’eredità di cui fa parte la quota ceduta (Cass. 11-6-1964 n. 1467; Cass. 28-1-2000 n. 981)”;
- la volontà del legislatore è dunque limitata a “…scongiurare che nei rapporti tra coeredi(per lo più legati tra loro da vincoli familiari) si inseriscano estranei che rendano più difficoltosi sia la permanenza della comunione ereditaria sia anche il suo eventuale scioglimento secondo le diverse modalità previste dalla legge”.
Il giudice sardo, conferma dunque – alla luce dell’eccezionalità della predetta disposizione, quanto derogatoria del principio di liberà negoziale e di libera disponibilità della quota – la piena efficacia e validità dell’alienazione della quota ereditaria ad altro coerede in quanto la stessa è rimasta “…nell’ambito degli eredi in comunione e, quindi, non si è realizzato l’evento paventato dal legislatore dell’ingresso di estranei nella comunione ereditaria”.
Il Tribunale, da ultimo, esamina la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., fondata dai convenuti sulle seguenti circostanze:
- un asserito danno alla salute conseguente alla chiamata in giudizio, comprovato dall’allegazione di un certificato medico;
- la malafede dell’attore, che avrebbe agito “…allo scopo di intralciare e procrastinare la decisione della causa di divisione ereditaria”;
- la colpa grave dell’attore, “…stante l’evidente improponibilità dell’azione”.
Analizzando le singole prospettazioni, il Tribunale conclude:
- ritenendo non adeguatamente provato l’invocato danno alla salute, evidenziando altresì come, differentemente dall’ingiusta chiamata in sede penale, “…la ricezione di un atto di citazione in sede civile non possa determinare un danno risarcibile”, richiamando sul punto cass-civ-sez-unite-sentenza-dell11-novembre-2008-n26972;
- ritenendo parimenti sfornito di prova che il giudizio di divisione ereditaria, già pendente da circa 30 anni, “…abbia subito ulteriori ritardi a causa dell’instaurazione del presente giudizio”;
- accogliendo invece l’ultima doglianza alla luce della mancata considerazione da parte dell’attore “…dello stato della giurisprudenza che avrebbe potuto, con l’esercizio della normale diligenza, consentirgli di non proporre l’azione”, condannandolo al risarcimento del danno per lite temeraria, determinato in via equitativa nel venti per cento delle spese di lite.
Cliccare qui per il testo del provvedimento: trib-cagliari-sez-ii-sent-13-07-2016